La Procura della Repubblica svolge le attività descritte nell'art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario, legge che disciplina l'organizzazione della Magistratura e ne descrive le funzioni. In pratica, le attribuzione generali del Procuratore della Repubblica e dei Sostituti Procuratori, cioè dei Magistrati che, nel loro complesso, compongono la Procura della Repubblica, sono le seguenti:
- Promuove l'azione penale per la repressione dei reati.
- Cura l'esecuzione dei giudicati, l'applicazione delle misure di sicurezza ed ogni altro provvedimento del giudice.
- Controlla l'osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione della giustizia.
- Esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge.
- Vigila sul servizio dello stato civile.
- Svolge anche funzioni rilevanti per:
- La tutela delle persone deboli ed in particolare:
- dei figli minori nelle cause di separazione e di divorzio,
- delle persone che per menomazione fisica o psichica non sono in grado di curare i propri interessi, con il rischio di essere abbandonati a se stessi o sfruttati da malintenzionati,
- degli interessi della massa dei creditori sottesi alle controversie fallimentari, nei limiti delle attribuzioni della legge vigente.
- La tutela delle persone deboli ed in particolare:
La Procura della Repubblica ha anche compiti di natura amministrativa e di certificazione per quel che riguarda l’esistenza di precedenti penali e di procedimenti penali in corso. Compito dell'ufficio è, infatti, il rilascio dei certificati del casellario e dei c.d. “carichi pendenti”.